Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
aggiornato in
base ai seguenti provvedimenti:
• decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008;
• legge 6
agosto 2008 n. 133
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112;
• decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109;
• legge 18 marzo 2008, n. 48
ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre
2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
• legge 26 febbraio 2007, n. 17
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300;
• legge 12 luglio 2006, n. 228
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio
2006, n. 173;
• legge 23 febbraio 2006, n. 51
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273;
• legge 27 gennaio 2006, n. 21
di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 novembre
2005, n. 245;
• decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
• legge 31 luglio 2005, n. 155
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144;
• legge 1 marzo 2005, n. 26
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314;
• legge 27 dicembre 2004, n. 306
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 66;
• legge 27 luglio 2004, n. 188
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2004, n. 158;
• legge 26 maggio 2004, n. 138
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81;
• decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
• legge 26 febbraio 2004, n. 45
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 354.
In nota
• legge 31 luglio 2005, n. 155
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144
• legge 27 febbraio 2008, n. 31
di conversione, con modificazioni, del decreto decreto legge 31
dicembre 2007, n. 248
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge
24 marzo 2001, n.127, recante delega al Governo per l'emanazione
di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
Visto l'articolo 26 della
legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre
1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
Vista la direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
dei dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il Garante per la
protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno
2003;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, del Ministro per la funzione
pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i ministri della giustizia, dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
emana il seguente decreto
legislativo:
Parte I
- Disposizioni generali
Titolo I - Principi
generali
Art. 1. Diritto alla
protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati
personali è disciplinato assicurando un elevato livello di
tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel
rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed
efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte
degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da
parte dei titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di
necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati
anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento",
qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale",
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
c) "dati identificativi",
i dati personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato;
d) "dati sensibili", i
dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;
e) "dati giudiziari", i
dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u),
del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni
in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di
dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
h) "incaricati", le
persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la
persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il
dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e
dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare
conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato
che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la
conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati",
qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità
di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre
1996, n. 675.
2. Ai fini del
presente codice si intende, inoltre, per:
a)
"comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico
tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di
un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse
informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata",
la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di
comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via
radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti
terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) "rete
pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per
fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico;
e) "servizio di
comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2,
lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7marzo 2002;
f) "abbonato",
qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di
tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente",
qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per
motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h) "dati
relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione;
i) "dati
relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a
valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento
dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre
a quanto è necessario per la trasmissione di una
comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta
elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di
comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del
presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure
minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti
elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e
qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato
con cui si effettua il trattamento;
c)
"autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche
indiretta dell'identità;
d) "credenziali
di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di
una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola
chiave", componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una
sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di
autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente
associate ad una persona, che consente di individuare a
quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa
consentiti;
g) "sistema di
autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure
che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del
presente codice si intende per:
a) "scopi
storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi
statistici", le finalità di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi
informativi statistici;
c) "scopi
scientifici", le finalità di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5.
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati
personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è
stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque
soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente
codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese
non appartenente all'Unione europea e impiega, per il
trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche
diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati
solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In
caso di applicazione del presente codice, il titolare del
trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel
territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della
disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di
dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del
presente codice solo se i dati sono destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in
ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di
sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6.
Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si
applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto,
in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni
integrative o modificative della Parte II.
Titolo II - Diritti
dell’interessato
Art. 7. Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha
diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine
dei dati personali;
b) delle
finalità e modalità del trattamento;
c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha
diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha
diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art. 8.
Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con
richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito
idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui
all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al
titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo
145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle
disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle
disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno
alle vittime di richieste estorsive;
c) da
Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un
soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive
finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al
sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della
loro stabilità;
e) ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in
entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo
e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni
di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri
organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi
dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge
1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche
su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2,
lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli
articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g)
ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo
160.
4. L'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di
carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri
apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte
del titolare del trattamento.
Art. 9.
Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile
può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro
idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e
in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o
del responsabile.
2. Nell'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui
all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità
dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di
valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o
esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato
esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è
una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è
avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza
costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni.
Art. 10.
Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare
l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano
singoli interessati identificati o identificabili;
b) a
semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o
servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono
estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono
essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti
in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali
casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la
qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la
richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a
specifici dati personali o categorie di dati personali, il
riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che
riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la
richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o
ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui
all'articolo 84, comma 1.
4. Quando
l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche
attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e
documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di
ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non
riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
6. La comunicazione
dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso
l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione
di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i
parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito
della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a),
b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese
non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca
effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di
cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato
dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati
sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita
oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può
prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati
personali figurano su uno speciale supporto del quale è
richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso
uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in
relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di
cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento
postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di
credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e
comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III - Regole
generali per il trattamento dei dati
Capo
I - Regole per tutti i trattamenti
Art. 11. Modalità del trattamento e
requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in
modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se
necessario, aggiornati;
d) pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in
una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia e di buona
condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo
conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio
d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti
anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati
e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia,
sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle
disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce
condizione essenziale per la liceità e correttezza del
trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e
pubblici.
4. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche al codice di
deontologia per i trattamenti di dati per finalità
giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e
all’articolo 139.
Art. 13.
Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o
per iscritto circa:
a) le finalità e
le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o
le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di
cui all'articolo 7;
f) gli estremi
identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale
responsabile.
2. L'informativa di
cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o
sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
3. Il Garante può
individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per
l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di
assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati
personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati,
è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei
dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
5. La disposizione
di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono
trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
c) l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato,
ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14.
Definizione di profili e della personalità dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano può essere
fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può
opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o
sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice
o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15.
Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non
patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16.
Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad
altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in
termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono
raccolti;
c) conservati
per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o
ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei
dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o
di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei
dati personali è priva di effetti.
Art. 17.
Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in
relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o
agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di
misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in
applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del
trattamento, effettuata anche in relazione a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un
interpello del titolare.
Capo II - Regole ulteriori per i
soggetti pubblici
Art. 18. Principi applicabili a tutti i
trattamenti effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque
trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
3. Nel trattare i
dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti
stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa
natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto
previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici
non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e
diffusione.
Art. 19.
Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche
in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo
preveda espressamente.
2. La comunicazione
da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è
ammessa quando è prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è
ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il
termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata
la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione
da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici
economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono
ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o
di regolamento.
Art. 20.
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di
dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le
finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui
una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante
interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di
operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in
riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi
pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,
in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli
casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con
atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento
non è previsto espressamente da una disposizione di legge i
soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e
per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il
trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione
dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è
aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno
espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali che non
possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili
e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti
pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento
dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle
finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai
dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o
non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per
la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili
e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati,
tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e
la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da altri dati personali trattati per finalità che
non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati
con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in
elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati
sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i
soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento
delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili
e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test
psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili
e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le
operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati
utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la
diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai
trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla
Corte costituzionale.
Capo III - Regole ulteriori per
privati ed enti pubblici economici
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di
enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati
sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza
consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti
nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità
dei dati;
d) riguarda dati
relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e) è necessario
per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di
un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da
un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con
esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) con
esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti
dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in
riferimento all'attività di gruppi bancari e di società
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e
le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell'interessato;
h) con
esclusione della comunicazione all'esterno e della
diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento
a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad
aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o
dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13;
i) è necessario,
in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25.
Divieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre
che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità
giudiziaria:
a) in
riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità
diverse da quelle indicate nella notificazione del
trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la
comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla
legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da
organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione di reati.
Art. 26.
Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai
regolamenti.
2. Il Garante
comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si
applica al trattamento:
a) dei dati
relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai
soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero
da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano
diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati
al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati
riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a
carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria.
4. I dati sensibili
possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso,
previa autorizzazione del Garante:
a) quando il
trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi
partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai
dati personali degli aderenti o dei soggetti che in
relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente,
associazione od organismo determini idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con
determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il
trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso
è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
c) quando il
trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati
sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;
d) quando è
necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in
materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione
e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del
codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 111.
5. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27.
Garanzie per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
Titolo IV - Soggetti che
effettuano il trattamento
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona
giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi
altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento
è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico
che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle
finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza.
Art. 29.
Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il
responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario
per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I compiti
affidati al responsabile sono analiticamente specificati per
iscritto dal titolare.
5. Il responsabile
effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30.
Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo
da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare
o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è
effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è
individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito
agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo
I - Misure di sicurezza
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee
misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente,
per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei
dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e
delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di
utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la
sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste
un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di
applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad
adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i
relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al
Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Capo II - Misure minime di
sicurezza
Art. 33. Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di
cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i
titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le
misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo
di protezione dei dati personali.
Art. 34.
Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
a)
autenticazione informatica;
b) adozione di
procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione
di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento
periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o
alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione
degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a
trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a
determinati programmi informatici;
f) adozione di
procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di
tecniche di cifratura o di codici identificativi per
determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale effettuati da organismi
sanitari.
1-bis. Per i soggetti che trattano
soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici
dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o
malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto,
senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione
ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta
di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è
sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare
del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre
misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti,
nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità
amministrative e contabili, in particolare presso piccole e
medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante,
sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua
con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente,
modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico
di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure
minime di cui al comma 1.
Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di
strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio
di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei
modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento
periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di
procedure per un'idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi
compiti;
c) previsione di
procedure per la conservazione di determinati atti in
archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità
di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Art. 36.
Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B),
relativo alle misure minime di cui al presente capo, è
aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le
tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in
relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel
settore.
Titolo VI - Adempimenti
Art. 37. Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere, solo se il trattamento
riguarda:
a) dati
genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di
comunicazione elettronica;
b) dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a
fini di procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di
malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria;
c) dati idonei a
rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale;
d) dati trattati
con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il
profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare
abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con
esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per
fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati
sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione
del personale per conto terzi, nonché dati sensibili
utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e
altre ricerche campionarie;
f) dati
registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o
fraudolenti.
1-bis. La
notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1
non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e
dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica
del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario
nazionale.
2. Il Garante può
individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio
ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle
relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio
provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con
analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana il Garante può anche individuare,
nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e
pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione
è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta
il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante
inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei
trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per
la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio.
Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro
possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione
della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38.
Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al
Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a
prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione
è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito
del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la
richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
a) le coordinate
identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità
per individuare il responsabile del trattamento se
designato;
b) la o le finalità del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone
interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi
alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via
preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per
garantire la sicurezza del trattamento.
3. Il Garante
favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la
notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con
soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche
presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova
notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del
trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare
nella notificazione medesima.
5. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema per la notificazione in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla
normativa vigente.
6. Il titolare del
trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai
sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello
di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il
trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39.
Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente
al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione
di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro
soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di
regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
b) trattamento
di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal
programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti
oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere
iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della
comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del
Garante.
3. La comunicazione
di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e
reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via
telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma
digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38,
comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40.
Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art. 41.
Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito
di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una
richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende
effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta
di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi
dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla
richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo
giustificano.
3. L'eventuale
richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal
Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica,
osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del
ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima
richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche
mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente
è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire
documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui
all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del
termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di
particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Titolo VII - Trasferimento dei
dati all'estero
Art. 42. Trasferimenti all'interno
dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere
applicate in modo tale da restringere o vietare la libera
circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione
europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso
codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di
dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43.
Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato
ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta
di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario
per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) è necessario
per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento o, se il
trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario
per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di
un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da
un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario
ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato
in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia;
g) è necessario,
in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati;
h) il
trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.
Art. 44.
Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è
altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base
di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate
dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un
contratto o mediante regole di condotta esistenti
nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo.
L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio
dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine
all'inosservanza delle garanzie medesime;
b) individuate
con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e
26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali
la Commissione europea constata che un Paese non
appartenente all'Unione europea garantisce un livello di
protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali
offrono garanzie sufficienti.
Art. 45.
Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il
trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di
destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di
tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità
del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
Parte
II - Disposizioni relative a specifici settori
Titolo I - Trattamenti in
ambito giudiziario
Capo I - Profili generali
Art. 46. Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei
trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro
della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente
codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1
effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di
dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o
titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della
magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1
individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono
riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della
giustizia.
Art. 47. Trattamenti
per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato
presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se
il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le
seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13
e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del
presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia
i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in
materia di trattamento giuridico ed economico del personale di
magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici
giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per
l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale,
mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di
atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48.
Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni
processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti
pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi
delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia
con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da
parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi
di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49.
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche
ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia
30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari
necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice
nella materia penale e civile.
Capo II - Minori
Art. 50. Notizie o immagini relative a
minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di
pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o
immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si
osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del
minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella
penale.
Capo III - Informatica giuridica
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di
atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono
resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di
comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le
altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili
anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet, osservando le
cautele previste dal presente capo.
Art. 52.
Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti
la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con
richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio
che procede prima che sia definito il relativo grado di
giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o
segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento,
un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della
sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi
del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta
di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori
formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il
provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che
sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei
diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui
ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o
provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e
sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante
l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di ...".
4. In caso di
diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle
relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale
relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale,
chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad
omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui
al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri
dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle
persone.
6. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche in caso di
deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di
procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la
richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli
arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3,
anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede
in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi
indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni
forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri
provvedimenti giurisdizionali.
Titolo II - Trattamenti
da parte di forze di polizia
Capo I - Profili generali
Art. 53.
Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal
Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza
o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base
alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che
preveda specificamente il trattamento, non si applicano le
seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9,
10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39
a 45;
b) articoli da
145 a 151.
2. Con decreto del
Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al
presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1
effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54.
Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze
di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti
disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti
e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere
effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o
uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad
agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o
uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e
11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero
dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le
modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di
assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati
per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati
separatamente da quelli registrati per finalità amministrative
che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di
cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la
pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche
attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale
e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di
polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi,
uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i
requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al
loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal
Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li
contengono.
Art. 55.
Particolari tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi
di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche
di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati
relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari
tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione
di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle
misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato
prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva
comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56.
Tutela dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si
applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel
Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53, a dati trattati
con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o
comandi di polizia.
Art. 57.
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento dei
dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal
Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di
polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in
attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio
d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le
modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio
secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica
finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un
pericolo concreto o alla repressione di reati, in
particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per
finalità di analisi;
b)
all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di
strumenti elettronici e alle modalità per rendere
conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e
uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai
presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai
fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di
interessati e della conservazione separata da altri dati che
non richiedono il loro utilizzo;
d)
all'individuazione di specifici termini di conservazione dei
dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti
utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia
dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o
i provvedimenti sono adottati;
e) alla
comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e
alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla
legge;
f) all'uso di
particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle
informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
Titolo III - Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I - Profili generali
Art. 58. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui
agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del
presente codice si applicano limitatamente a quelle previste
negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge
che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del
presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel
comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e
163.
3. Le misure di
sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al
comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del
presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di
interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di
incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
Titolo IV - Trattamenti in ambito pubblico
Capo I - Accesso a documenti
amministrativi
Art. 59. Accesso a documenti
amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i
presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto
di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali,
e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle
altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi
regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di
dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento
eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le
attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60.
Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Capo II - Registri pubblici e
albi professionali
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici,
anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte
di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per
l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo
presente quanto previsto dalla Raccomandazione R (91) 10 del
Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi
da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in
un albo professionale in conformità alla legge o ad un
regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e
privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche
mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì
menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la
sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o
collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta
nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma
2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione
all'attività professionale.
4. A richiesta
dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì
fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare,
a speciali qualificazioni professionali non menzionate
nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente
anche a convegni o seminari.
Capo III - Stato civile, anagrafi
e liste elettorali
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli
atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della
popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani
residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al
rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle
generalità.
Art. 63.
Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi
di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Capo IV - Finalità di rilevante
interesse pubblico
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e
condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di
asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato
di rifugiato.
2. Nell'ambito delle
finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e
al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni
e documenti anche sanitari;
b) al
riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e
di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero
all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche
migratorie;
c) in relazione
agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in
materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione
alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente
articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e
giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni
di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque
effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o
di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.
Art. 65.
Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di:
a) elettorato
attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici,
nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio
del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli
elenchi dei giudici popolari;
b)
documentazione dell'attività istituzionale di organi
pubblici.
2. I trattamenti dei
dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1
sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi
o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli
concernenti:
a) lo
svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della
relativa regolarità;
b) le richieste
di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle
relative regolarità;
c)
l'accertamento delle cause di ineleggibilità,
incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione
da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di
scioglimento degli organi;
d) l'esame di
segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di
iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta,
il rapporto con gruppi politici;
e) la
designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
3. Ai fini del
presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in
particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla
presentazione delle candidature, agli incarichi in
organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche
istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del
presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento
di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la
redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
b) per
l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di
indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso
a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli
organi interessati per esclusive finalità direttamente
connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili
e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono
essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati
sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per
assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività
istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66.
Materia tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari,
delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché
in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle
disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano
inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla
prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla
adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o
dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla
esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote
d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di
immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli
immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67.
Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica
della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di
detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di
controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri
soggetti;
b) accertamento,
nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a
dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni,
ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui
all'articolo 65, comma 4.
Art. 68.
Benefici economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e
revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono
ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo
anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle
comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla
normativa antimafia;
b) alle
elargizioni di contributi previsti dalla normativa in
materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla
corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento
di benefici in favore di perseguitati politici e di
internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al
riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti,
elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore
di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al
riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di
concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento
può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è
indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel
presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di
vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime,
fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art. 69.
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di conferimento di onorificenze e
ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità
per le nomine, per i profili di competenza del soggetto
pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di
persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non
statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o
abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di
rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a
cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70.
Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
dell'articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le
organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto
riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro
sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime
organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano,
altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di
applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre
disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71.
Attività sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di
applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
b) volte a far
valere il diritto di difesa in sede amministrativa o
giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi
dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o
direttamente connesse alla riparazione di un errore
giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole
del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà
personale.
2. Quando il
trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da
far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di
rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in
un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 72.
Rapporti con enti di culto
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento
dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni
religiose e comunità religiose.
Art. 73.
Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità
socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di
sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani
o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio
sociale, economico o familiare;
b) interventi
anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o
non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di
assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,
accompagnamento e trasporto;
c) assistenza
nei confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie;
d) indagini
psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche
internazionale;
e) compiti di
vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di
vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di
nomadi;
g) interventi in
tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano,
altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge
demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione
di asili nido;
b) concernenti
la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi,
contributi e materiale didattico;
c) ricreative o
di promozione della cultura e dello sport, con particolare
riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre,
conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni
immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla
leva militare;
f) di polizia
amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di
igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di
ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici
per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di
protezione civile;
i) di supporto
al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a
cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di
sportelli-lavoro;
l) dei difensori
civici regionali e locali.
Capo
V - Particolari contrassegni
Art. 74. Contrassegni su veicoli e
accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la
circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone
invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico
limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i
soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione
rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali
può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto
della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e
l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui
contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro
diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o
necessità di accertamento.
3. La disposizione
di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a
qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di
copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il
trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle
zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 1999, n. 250.
Titolo V - Trattamento di
dati personali in ambito sanitario
Capo I - Principi generali
Art. 75. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei
dati personali in ambito sanitario.
Art. 76.
Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il
consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalità di tutela della
salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza
il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un
terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui
al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità
semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui
al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i
casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità.
Capo
II - Modalità semplificate per informativa e consenso
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate
utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare
l'interessato relativamente ai dati personali raccolti
presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per
manifestare il consenso al trattamento dei dati personali
nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il
trattamento dei dati personali.
2. Le modalità
semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli
organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri
organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c) dagli altri
soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78.
Informativa del medico di medicina generale o del pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta informano l'interessato relativamente al
trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da
rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può
essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali
necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della
salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta
dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate
nel suo interesse.
3. L'informativa può
riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti
presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche
attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli,
includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del
trattamento.
4. L'informativa, se
non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra,
riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello
effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di
libera scelta, effettuato da un professionista o da altro
soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione
richiesta, che:
a) sostituisce
temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una
prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c) può trattare
lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale
prestata in forma associata;
d) fornisce
farmaci prescritti;
e) comunica dati
personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina
applicabile.
5. L'informativa
resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente
eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi
specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la
dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti
effettuati:
a) per scopi
scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in
conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in
particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è
manifestato liberamente;
b) nell'ambito
della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire
altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.
Art. 79.
Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi
delle modalità semplificate relative all'informativa e al
consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una
pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed
unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o
territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui
al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta
informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da
permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed
unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al
medesimo interessato.
3. Le modalità
semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere
utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento
all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel
complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di
adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le
modalità semplificate possono essere utilizzate per più
trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente
articolo ed ai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80.
Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi
della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità
di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in
tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e
presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti
pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e
sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di
cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed
avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche
nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di
comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non
richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81.
Prestazione del consenso
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del
presente codice o di altra disposizione di legge, può essere
manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal
caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto
dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione
sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al
trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e
all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli
articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico
o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più
professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto
previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi
professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione,
annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta
elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al
medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse
specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo
comma.
Art. 82.
Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene
pubblica per la quale la competente autorità ha adottato
un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e
il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in
caso di:
a) impossibilità
fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di
volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il
consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in
loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato;
b) rischio
grave, imminente ed irreparabile per la salute o
l’incolumità fisica dell'interessato.
3. L'informativa e
il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata
dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di
tempestività o efficacia.
4. Dopo il
raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita
all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova
manifestazione del consenso quando questo è necessario.
Art. 83.
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee
misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e
dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità degli interessati, nonché del segreto
professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati
sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui
al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni
volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o
ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di
attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e
di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro
individuazione nominativa;
b) l'istituzione
di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni
tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza
da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato
di salute;
d) cautele volte
ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa
l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in
situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai
locali prescelti;
e) il rispetto
della dignità dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei
dati;
f) la previsione
di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data correttamente notizia o
conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una
prestazione di pronto soccorso;
g) la formale
previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle
strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità
per informare i terzi legittimati in occasione di visite
sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei
reparti, informandone previamente gli interessati e
rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni
legittime di volontà;
h) la messa in
atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione tra l'interessato e reparti o strutture,
indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la
sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per
legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe
al segreto professionale.
2-bis. Le misure di
cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo
78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo
modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario
con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia
sottoscritto ai sensi dell'articolo 12.
Art. 84.
Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui
all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le
professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite
di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il
presente comma non si applica in riferimento ai dati personali
forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il
responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le
professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei
propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e
sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato
o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a).
L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele
rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di
dati.
Capo III - Finalità di rilevante
interesse pubblico
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario
nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21,
le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario
nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative
alle seguenti attività:
a) attività
amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio
sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli
stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero,
nonché di assistenza sanitaria erogata al personale
navigante ed aeroportuale;
b)
programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza
sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali
e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività
certificatorie;
e)
l'applicazione della normativa in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della
popolazione;
f) le attività
amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti,
nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g)
instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si
applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di
salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da
organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute
o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della
collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative
al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai
sensi dell'articolo 76.
3.
All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato
di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia
pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida
illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli
studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta.
4. Il trattamento di
dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli
soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma
1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita
ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche
fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il
principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta
trattati.
Art. 86.
Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati
sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative
correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela
sociale della maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per
la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe,
per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché
per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti
e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle
svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici
necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo
previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure
amministrative previste;
c) assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare
l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e
familiare, nonché interventi economici integrativi ed
altre agevolazioni;
2) curare
l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l'informazione alla famiglia del portatore di handicap,
nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti
dalla legge;
3)
realizzare comunità-alloggio e centri socio
riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati
nel settore.
2. Ai trattamenti di
cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 85, comma 4.
Capo IV - Prescrizioni mediche
Art. 87. Medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte
secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da
permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in
caso di necessità connesse al controllo della correttezza della
prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per
scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme
deontologiche applicabili.
2. Il modello
cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di
medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del
Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2,
paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato
da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo
copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di
cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per
l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito,
in modo da consentirne la visione solo per effetto di una
momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti
necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può
essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e
successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo
ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul
tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo
della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda
la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può
essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche
presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa
sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti
legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in
conformità alla legge, quando è indispensabile per il
perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del
Ministro della salute, sentito il Garante, può essere
individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella
indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o
su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non
cartacei.
Art. 88.
Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a
prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non
sono indicate.
2. Nei casi di cui
al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato
solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua
identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari
condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità
di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89.
Casi particolari
1. Le disposizioni del presente capo non precludono
l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il
rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti
particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui
deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono
conservate separatamente da ogni altro documento che non ne
richiede l'utilizzo.
2-bis. Per i
soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad
un'esplicita richiesta dell'interessato.
Capo V - Dati genetici
Art. 90. Trattamento dei dati genetici e
donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è
consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione
rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di
sanità.
2. L'autorizzazione
di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da
includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con
particolare riguardo alla specificazione delle finalità
perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle
notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del
trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo
trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di
midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il
diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti
del ricevente sia nei confronti di terzi.
Capo VI - Disposizioni varie
Art. 91. Dati trattati mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente
registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta
nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è
consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3,
nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante
nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92.
Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati
redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla
disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per
assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati
relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri
interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali
richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella
e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di
soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in
tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla
documentata necessità:
a) di far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a
quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare,
in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di
rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in
un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 93.
Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il
certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una
semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei
registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni
dell'articolo 109.
2. Il certificato di
assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei
dati personali che rendono identificabile la madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della
facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono
essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse,
in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione
del documento.
3. Durante il
periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato
o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati
relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata, osservando le opportune cautele per evitare che
quest'ultima sia identificabile.
Art. 94.
Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di
salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri
tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto
dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o
registri già istituiti alla data di entrata in vigore del
presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti
dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare
presso:
a) il registro
nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di
dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa
correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in
data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro
nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del
decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n.
279;
d) i registri
dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione
della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari
dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto
del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
Titolo VI - Istruzione
Capo
I - Profili generali
Art. 95. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di
formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche
in forma integrata.
Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e
l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli
istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli
interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e
per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici,
intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in
relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa
resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono
essere successivamente trattati esclusivamente per le predette
finalità.
2. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela
del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì
ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione
dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
Titolo VII - Trattamento
per scopi storici, statistici o scientifici
Capo I - Profili generali
Art. 97. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei
dati personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici.
Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi
storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato
e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno
parte del Sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni;
c) per scopi
scientifici.
Art. 99.
Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati personali effettuato per
scopi storici, statistici o scientifici è considerato
compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di
dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può
essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per
conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi
storici, statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei
quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100.
Dati relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la
collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti
pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca,
possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere,
anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività
di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici
e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il
diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al
presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al
presente articolo possono essere successivamente trattati per i
soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
Capo
II - Trattamento per scopi storici
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti per scopi storici non
possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti
amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano
utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo
11.
2. I documenti
contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono
essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se
pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi.
I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il
perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali
possono essere comunque diffusi quando sono relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o
attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102.
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di
deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in
particolare:
a) le regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli
utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione
dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice
applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica;
b) le
particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare
lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di
tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o
chi vi abbia interesse è informato dall'utente della
prevista diffusione di dati;
c) le modalità
di applicazione agli archivi privati della disciplina
dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici,
anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire
per la consultazione e alle cautele da osservare nella
comunicazione e nella diffusione.
Art. 103.
Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La consultazione dei documenti conservati negli
archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in
archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice.
Capo III - Trattamento per scopi
statistici o scientifici
Art. 104. Ambito applicativo e dati
identificativi per scopi statistici o scientifici
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai
trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati
identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono
essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per
identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze
acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105.
Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici o
scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni
o provvedimenti relativamente all'interessato, né per
trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi
statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e
resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche
in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2,
lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni.
3. Quando specifiche
circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono
tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per
conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa all'interessato può essere data anche per il
tramite del soggetto rispondente.
4. Per il
trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici
rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa
all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le
idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui
all'articolo 106.
Art. 106.
Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o
scientifici.
2. Con i codici di
cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti
già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di
quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla
base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti
e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed
effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto
non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti
del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento
alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni
da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti
anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai
criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle
modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio
dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio
d'Europa;
c) l'insieme dei
mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare del trattamento o da altri per identificare
l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico;
d) le garanzie
da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1,
lettera g), che permettono di prescindere dal consenso
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
predette raccomandazioni;
e) modalità
semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di
correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le
istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da
adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza
e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad
impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono
incaricati e l'identificazione non autorizzata degli
interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi
anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici
da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche
sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma
1, lettera a);
h) l'impegno al
rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono
tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o
professionale, tali da assicurare analoghi livelli di
sicurezza e di riservatezza.
Art. 107.
Trattamento di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e
fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato
al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere
prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di
cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere
rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108.
Sistema statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di
soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre
a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta
sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il
trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico
nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei
relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai
sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109.
Dati statistici relativi all'evento della nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi
di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da
malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche
da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle
disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16
luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate
dall'Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro
della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110.
Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi
di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da
un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica
o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni
dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il
consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari
ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma
di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del
competente comitato etico a livello territoriale ed è
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di
esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7
nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento,
la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza
modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni
non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.
Titolo VIII - Lavoro e
previdenza sociale
Capo I - Profili generali
Art. 111. Codice di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei
dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la
gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche
modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale
prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli
annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113,
comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali
anche sensibili.
Art. 112.
Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione
da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque
tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a
tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non
comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti
effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la
normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere
personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le
pari opportunità;
c) accertare il
possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a
specifici impieghi, anche in materia di tutela delle
minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei
presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego
o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità
e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad
obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed
economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi
retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale
in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione
di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a
specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di
sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia
sindacale;
f) applicare,
anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi
compresa quella integrativa, anche in applicazione del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati,
anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli
istituti di patronato e di assistenza sociale, alle
associazioni di categoria e agli ordini professionali che
abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi
dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
g) svolgere
attività dirette all'accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi
amministrativi in conformità alle norme che regolano le
rispettive materie;
h) comparire in
giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle
procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti
dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare
la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire
l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa
in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti
pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la
normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro
a tempo parziale;
n) svolgere
l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la
qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei
dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita
in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
Capo II - Annunci di lavoro e
dati riguardanti prestatori di lavoro
Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
Capo III - Divieto di controllo a
distanza e telelavoro
Art. 114. Controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
Art. 115.
Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro
il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il
rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore
domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per
tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Capo IV - Istituti di patronato e
di assistenza sociale
Art. 116. Conoscibilità di dati su
mandato dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli
istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del
mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche
di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi
di dati individuati specificamente con il consenso manifestato
ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto
le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli
istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti
eroganti le prestazioni.
Titolo IX - Sistema
bancario, finanziario ed assicurativo
Capo I - Sistemi informativi
Art. 117. Affidabilità e puntualità nei
pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di
sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati,
utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o
comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei
pagamenti da parte degli interessati, individuando anche
specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati
personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell'interessato.
Art. 118.
Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di
informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con
quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità
semplificate per l'informativa all'interessato e idonei
meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati
raccolti e comunicati.
Art. 119.
Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di
cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini
armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in
particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da
soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio
dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel
codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità
dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120.
Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio
provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della
banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati
in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni
raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le
pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per
l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di
assicurazione.
2. Il trattamento e
la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati
personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni
indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non
previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private.
Titolo X - Comunicazioni
elettroniche
Capo I - Servizi di comunicazione
elettronica
Art. 121. Servizi interessati
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al
trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su
reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122.
Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una
rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni
archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un
utente, per archiviare informazioni o per monitorare le
operazioni dell'utente.
2. Il codice di
deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i
limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma
1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione
tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione
della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto
dall'abbonato o dall'utente, è consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato
e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una
previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi
analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la
durata del trattamento.
Art. 123.
Dati relativi al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti
trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o
di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più
necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento
dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di
fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per la
pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi,
salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto
di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la
durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di
comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore
aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si
riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è
revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio
informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al
traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del
medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento
dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente
ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo
30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda
dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e
che si occupano della fatturazione o della gestione del
traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di
frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione
elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto.
Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per
lo svolgimento di tali attività e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla
fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione
di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione
o alla fatturazione.
Art. 124.
Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a
richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione
degli elementi che compongono la fattura relativi, in
particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione,
al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località,
alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna
conversazione.
2. Il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è
tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in
modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità
alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di
credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella
documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di
cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le
modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella
fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre
cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica
contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti
a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione
dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante,
accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al
comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella
fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125.
Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per
chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea
per linea.
2. Se è disponibile
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e
tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia
stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e
gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata
dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile
la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
5. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso
Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di
cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate
provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di
quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli
utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità
previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126.
Dati relativi all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche
di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi
o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio
consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la
durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto
richiesto.
2. Il fornitore del
servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e
gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al
trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché
sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la
prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e
l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento
dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al
traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del
trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o
per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento
dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente
ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo
30, sono la diretta autorità del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda
dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o
del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la
fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127.
Chiamate di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che
il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda
temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati
relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia
della soppressione può essere disposta per i soli orari durante
i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo
non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta
formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di
ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia
preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro
quarantotto ore.
3. I dati conservati
ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che
dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela
rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1
il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli
abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai
costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di
una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone
procedure trasparenti per garantire, linea per linea,
l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della
linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati
relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato
consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei
servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate
d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro
delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128.
Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie
per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico
delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129.
Elenchi di abbonati
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in
cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla
normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati
negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del
pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della
data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento
di cui al comma 1 individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della
massima semplificazione delle modalità di inclusione negli
elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il
trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica,
rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130.
Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito
con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione
di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante
posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia
Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro
tipo.
3. Fuori dei casi di
cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di
cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi
indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo
quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o
servizi, le coordinate di posta elettronica fornite
dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di
un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato,
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della
vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti
tale uso, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in
occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le
finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità
di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e
gratuitamente.
5. É vietato in ogni
caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1
o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o
celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo
recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i
diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di
reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143,
comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi
di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio
o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di
posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131.
Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove
possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che
permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto
di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse
estranei.
2. L'abbonato
informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di
apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento
realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa
l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono
utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della
conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132.
Conservazione di dati di traffico per altre finalità (1)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma
2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal
fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione,
per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre,
per le medesime finalità, i dati relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,
sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della
comunicazione. (2)
1-bis. (3) I dati relativi
alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte
dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di
comunicazione, sono conservati per trenta giorni.
2. [abrogato] (4)
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati
sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del
pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato,
della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e
delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della
persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al
fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio
assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del
codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
4. [abrogato] (4)
4-bis. [abrogato] (4)
4-ter. Il Ministro dell'interno o, su
sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici
in materia informatica o telematica della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle
eventuali richieste avanzate da autorità investigative
straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici
o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità
indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati
relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti
delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle
investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle
norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per
finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il
provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una
durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere
particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale
indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli
operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.
4-quater. Il fornitore o l'operatore di
servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto
dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo
immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione
dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi
informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto
relativamente all'ordine ricevuto e alle attività
conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità.
In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo
326 del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai
sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza
ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al
destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il
quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di
mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.
5. (5) Il trattamento dei dati per le
finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle
misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato
prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti a garantire che i
dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità,
sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi
di autenticazione informatica e di autorizzazione degli
incaricati del trattamento di cui all'allegato B);
b) [soppressa] (6)
c) [soppressa] (6)
d) indicare le modalità tecniche per la periodica
distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.
|
(1) Articolo così
modificato, inizialmente, dal decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 354, convertito dalla legge 26 febbraio 2004,
n. 45, recante interventi per l'amministrazione della
giustizia; poi dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale; successivamente, dalla legge 18 marzo
2008, n. 48, recante ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità
informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e
norme di adeguamento dell'ordinamento interno; e, da
ultimo, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109,
di attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la
conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di
comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce.
Al fine di delineare con completezza il quadro normativo
vigente in materia, si riporta l'articolo 6, comma 1, e
7 del decreto-legge del 27 luglio 2005, n. 144 "Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale",
come modificato dal decreto-legge del 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31
del 27 febbraio 2008:
6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e
telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo di attuazione
della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2008, è sospesa l'applicazione
delle disposizioni di legge, di regolamento o
dell'autorità amministrativa che prescrivono o
consentono la cancellazione dei dati del traffico
telefonico o telematico, anche se non soggetti a
fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle
informazioni che consentono la tracciabilità degli
accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi,
debbono essere conservati fino alla data di entrata
in vigore del provvedimento legislativo di
attuazione della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008, dai
fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che
prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I
dati del traffico conservati oltre i limiti previsti
dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, possono essere utilizzati
esclusivamente per le finalità del presente decreto,
salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati
comunque perseguibili.
7. Integrazione della disciplina
amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia
e Internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2008, chiunque intende aprire un pubblico
esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie,
nel quale sono posti a disposizione del pubblico,
dei clienti o dei soci apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche,
deve chiederne la licenza al questore. La licenza
non è richiesta nel caso di sola installazione di
telefoni pubblici a pagamento, abilitati
esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui
al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
(2) Comma così
modificato prima dall'art. 6, d.l. 27 luglio 2005, n.
144 e poi dall'art. 2 d.lg. 30 maggio 2008, n. 109.
(3) Il comma 1-bis,
introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del d.lg.
30 maggio 2008, n. 109, ha effetto decorsi tre mesi
dalla sua data di entrata in vigore (art. 6, comma 3,
d.lg. 109/2008).
(4) Così abrogati
dall'art. 2, comma 1, lettera c), d.lg. 109/2008.
(5) Così modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lg. 109/2008.
(6) Così soppresse
dall'art. 2, comma 1, lettera d), punto 2, d.lg.
109/2008. |
Capo
II - Internet e reti telematiche
Art. 133.
Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di
servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di
comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri
per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e
consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione
elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai
tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro
trattamento, in particolare attraverso informative fornite in
linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia
trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il
pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai
fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la
qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
Capo III - Videosorveglianza
Art. 134. Codice di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti
elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche
modalità di trattamento e forme semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche
in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
Titolo XI - Libere
professioni e investigazione privata
Capo I - Profili generali
Art. 135. Codice di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali effettuato per lo
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o
da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata
autorizzata in conformità alla legge.
Titolo XII - Giornalismo
ed espressione letteraria ed artistica
Capo I - Profili generali
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre
manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al
trattamento:
a) effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato
dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo
finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero anche nell'espressione artistica.
Art. 137.
Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si
applicano le disposizioni del presente codice relative:
a)
all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie
previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al
trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII
della Parte I.
2. Il trattamento
dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso
dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di
diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui
all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a
tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare,
quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138.
Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere
l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
lettera a) restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente
alla fonte della notizia.
Capo II - Codice di deontologia
Art. 139. Codice di deontologia relativo
ad attività giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da
parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui
all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia
degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche
prevedere forme semplificate per le informative di cui
all'articolo 13.
2. Nella fase di
formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in
cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è
tenuto a recepire.
3. Il codice o le
modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non
sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del
Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono
efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina
secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le
disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci
quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di
violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, lettera c).
Titolo XIII - Marketing
diretto
Capo I - Profili generali
Art. 140. Codice di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento
non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate
per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
Parte
III - Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo I - Tutela
amministrativa e giurisdizionale
Capo I - Tutela dinnanzi al
Garante
Sezione I - Principi generali
Art. 141. Forme di tutela
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo
circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per
rappresentare una violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione,
se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai
sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo
da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se
intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo
7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti
nella sezione III del presente capo.
Sezione II - Tutela amministrativa
Art. 142. Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile
dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle
disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste,
nonché gli estremi identificativi del titolare, del
responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è
sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li
rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è
presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo
reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua
valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per
l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,
telefax o telefono.
3. Il Garante può
predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel
Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti
elettronici.
Art. 143.
Procedimento per i reclami
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare
un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
procedimento:
a) prima di
prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il
divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare
il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad
effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al
titolare le misure opportune o necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il
blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
risulta illecito o non corretto anche per effetto della
mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera
b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati
o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti
che esso può determinare, vi è il concreto rischio del
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
d) può vietare
in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a
singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in
contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti
di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono
facilmente identificabili per il numero o per la complessità
degli accertamenti.
Art. 144.
Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono
essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui
all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata
un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del
procedimento.
Sezione III - Tutela alternativa
a quella giurisdizionale
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti
valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante.
2. Il ricorso al
Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e
tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione
del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda
dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il
medesimo oggetto.
Art. 146.
Interpello preventivo
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno
a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante
può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul
medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal
presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un
diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla
richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito
entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine
di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale
riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero
ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile
ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine
per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta medesima.
Art. 147.
Presentazione del ricorso
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi
identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore
speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all'interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della
richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente
ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta
medesima;
c) gli elementi
posti a fondamento della domanda;
d) il
provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio
eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal
procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia
della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai
sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale
procura;
c) la prova del
versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è
unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua
valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di
comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante
posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è
rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata.
L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta
presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale
iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita
ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero
con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è
validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato,
oppure per via telematica osservando le modalità relative alla
sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del
ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2,
ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148.
Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene
da un soggetto non legittimato;
b) in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e
146;
c) se difetta di
taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e
2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal
procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del
Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data
della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In
tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in
cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante
determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del
ricorso.
Art. 149. Procedimento relativo al
ricorso
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o
manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare
entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad
esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di
comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale
adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il
tramite del responsabile eventualmente designato per il
riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di
adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il
ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria
l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti
a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche
parzialmente.
3. Nel procedimento
dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma
1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è
trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine
entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e
l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché
della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in
contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento
il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto
chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal
titolare.
5. Il Garante può
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie.
Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto
dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è
comunicato alle parti le quali possono presenziare alle
operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti
designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine
all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento,
il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere
assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli
accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è
l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui
all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo
non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei
termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151
è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun
anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La
sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di
cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1.
Art. 150.
Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante
può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato
anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi
dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non
è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il
medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale
decisione.
2. Assunte le
necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la
cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure
necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un
termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto.
3. Se vi è stata
previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che
definisce il procedimento determina in misura forfettaria
l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti
a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche
parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento
espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato
alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o
risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato
alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono
difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le
parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della
collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di
mancata opposizione avverso il provvedimento che determina
l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il
provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di
procedura civile.
Art. 151.
Opposizione
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto
tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi
dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
2. Il tribunale
provvede nei modi di cui all'articolo 152.
Capo
II - Tutela giurisdizionale
Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque,
l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese
quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di
protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono
attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le
controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso
depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento.
3. Il tribunale
decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato
avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi
dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o
dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre
tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza
ricorribile per cassazione.
5. La proposizione
del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del
Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti,
può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza
impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di
giudizio.
6. Quando sussiste
pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice
può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato,
fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di
comparizione delle parti entro un termine non superiore a
quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa
l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale
assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui
notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della
notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno
di trenta giorni.
8. Se alla prima
udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal
ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del
giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni
formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova
che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni
anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata
l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla
discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la
sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della
sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi
trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere,
unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è
subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario,
il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a
dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la
causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del
termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza
il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è
necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto
pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda,
in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul
risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della
parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non
è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti
dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.
Titolo II - L'Autorità
Capo I - Il Garante per la
protezione dei dati personali
Art. 153. Il Garante
1. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è
organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con
voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che
assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta
competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti
eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in
caso di parità. Eleggono altresì un vicepresidente, che assume
le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. (2)
Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non
possono essere confermati per più di una volta; per tutta la
durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o
di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto
dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attività di servizio; se professori universitari
di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6. Al presidente
compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le
predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli
ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze
del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
|
(2)
L'art. 47-quater decreto legge n. 248 del 31
dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla legge
n. 31 del 27 febbraio 2008, ha equiparato la durata in
carica del presidente e dei componenti del Garante a
quella di sette anni, prevista per altre autorità
indipendenti, con decorrenza dalla data del decreto di
nomina. |
Art. 154.
Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni,
il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al
presente codice, ha il compito di:
a) controllare
se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile e in conformità alla notificazione,
anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla
conservazione dei dati di traffico; (1)
b) esaminare i
reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
presentati dagli interessati o dalle associazioni che li
rappresentano;
c) prescrivere
anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo
143;
d) vietare anche
d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o
non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi
dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti
previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei
dati personali;
e) promuovere la
sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e
dell'articolo 139;
f) segnalare al
Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi
normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di
cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del
settore;
g) esprimere
pareri nei casi previsti;
h) curare la
conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali e delle relative
finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i
fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei
quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle
funzioni;
l) tenere il
registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre
annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato
di attuazione del presente codice, che è trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge
altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o
assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista
da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o
da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge
30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di
adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione
di applicazione;
b) dalla legge
23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva
dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal
regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997,
e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal
regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11
dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto
delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della
convenzione di Dublino;
e) nel capitolo
IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante
coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello
svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può
anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare
alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra
autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di
personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante
all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli
atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i
termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è
reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso il termine,
l'amministrazione può procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie,
non può essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine può essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
6. Copia dei
provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a
quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità
informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
| (1) Lettera così modificata dall'art.
4, decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, di
attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la
conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di
comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce. |
Capo II - L'Ufficio del Garante
Art. 155. Principi applicabili
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i
principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,
attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni
del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente
richiamate dal presente codice.
Art. 156.
Ruolo organico e personale
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario
generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico
del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri
regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il Garante definisce:
a)
l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai
fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento
delle carriere e le modalità di reclutamento del personale
secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
c) la
ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il
trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali,
dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più
generale razionalizzazione del trattamento economico delle
autorità amministrative indipendenti, al personale è
attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del
personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione
amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme
sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le
somme già versate nella contabilità speciale, nonché
l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei
diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in
base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può
avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di
altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il
venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non
coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari
all'eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello
spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella
di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore
al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con
esclusione dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al
personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non
superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001.
7. Nei casi in cui
la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono,
il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero
sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non
superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più
di due volte.
8. Il personale
addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al
segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere
segrete.
9. Il personale
dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui
all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque
unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le
rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di
polizia giudiziaria.
10. Le spese di
funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
Capo III - Accertamenti e
controlli
Art. 157. Richiesta di informazioni e di
esibizione di documenti
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche
a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158.
Accertamenti
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o
altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque
utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali.
2. I controlli di
cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il
Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti
di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro
luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono
effettuati con l'assenso informato del titolare o del
responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza
ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della
richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità
dell'accertamento.
Art. 159.
Modalità
1. Il personale operante, munito di documento di
riconoscimento, può essere assistito ove necessario da
consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma
8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione
e su supporto informatico o per via telematica. Degli
accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate
anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti
presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia
dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove
rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a
prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di
rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in
tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il
provvedimento che definisce il procedimento, che per questa
parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e
475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti,
se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono
eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è
assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti
possono assistere persone indicate dal titolare o dal
responsabile.
4. Se non è disposto
diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del
tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle
ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con
preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative,
le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e
agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante
posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di
cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160.
Particolari accertamenti
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei
titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal
Garante.
2. Se il trattamento
non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le
necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni
od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o
di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di
difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti
non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della
specificità della verifica, il componente designato può farsi
assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi
dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti
del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli
accertamenti relativi agli organismi di informazione e di
sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare
gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di
uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel
rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare
collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli
accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto
sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al
momento in cui cessa il segreto.
6. La validità,
l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e
provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul
trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di
legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti
disposizioni processuali nella materia civile e penale.
Titolo III - Sanzioni
Capo I - Violazioni
amministrative
Art. 161. Omessa o inidonea informativa
all'interessato (1)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da seimila euro a trentaseimila euro.
(1) Così modificato
dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati
personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma [da cinquemila euro a trentamila euro] da
diecimila euro a sessantamila euro (1).
2. La violazione
della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma [da
cinquecento euro a tremila euro] da mille euro a seimila
euro (1).
2-bis.
(2) In caso di trattamento di dati personali
effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33
o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì
applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del
pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.
Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura
ridotta.
2-ter.
(2) In caso di inosservanza dei provvedimenti di
prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui,
rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e
d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni
caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro
a centottantamila euro.
(1) Così modificato
dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008
(2) Comma così aggiunto dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre
2008
Art. 162-bis. Sanzioni in materia di
conservazione dei dati di traffico (1)
1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle
disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
[, che può essere aumentata sino al triplo in ragione delle
condizioni economiche dei responsabili della violazione.]
(2)
|
(1) Articolo aggiunto
dall'art. 5, comma 1, del d.lg. 30 maggio 2008, n. 109,
di attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la
conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di
comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce.
Per completezza, si riporta il comma 2 del predetto
articolo 5, richiamato dall'articolo 162-bis
del Codice:
"2. Salvo che
il fatto costituisca reato, l'omessa o l'incompleta
conservazione dei dati ai sensi dell'articolo 132,
commi 1 e 1-bis, del Codice, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad
euro 50.000 che può essere aumentata fino al triplo
in ragione delle condizioni economiche dei
responsabili della violazione. Nel caso di
assegnazione di indirizzo IP che non consente
l'identificazione univoca dell'utente o abbonato si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 euro a 50.000 euro, che può essere aumentata
fino al triplo in ragione delle condizioni
economiche dei responsabili della violazione. Le
violazioni sono contestate e le sanzioni sono
applicate dal Ministero dello sviluppo economico.".
(2) Così
modificato dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008 |
Art. 163. Omessa o incompleta
notificazione (1)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla
notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in
essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma [da diecimila euro a sessantamila
euro] da ventimila euro a centoventimila euro [e con la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica].
(1) Così modificato dal decreto legge n. 207
del 30 dicembre 2008
Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150,
comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma [da quattromila euro a ventiquattro
mila euro] da diecimila euro a sessantamila euro. (1)
(1) Così modificato dal
decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 164-bis.
Casi di minore gravità e ipotesi aggravate (1)
1. Se taluna delle
violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di
minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche
economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e
massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in
misura pari a due quinti.
2. In caso di più
violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al
presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli
162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in
tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare
rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila
euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura
ridotta.
3. In altri casi
di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza
del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero quando la
violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e
massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati
in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni
di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al
quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione
delle condizioni economiche del contravventore.
(1) Articolo
così aggiunto dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 165. Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli [161, 162 e 164]
del presente Capo(1) può essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La
pubblicazione ha luogo a cura e spese del
contravventore. (1)
(1) Così modificato
dal decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008
Art. 166.
Procedimento di applicazione
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è
il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento
del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo
156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei
compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
Capo II - Illeciti penali
Art. 167. Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di
recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18,
19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo
129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27
e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da uno a tre anni.
Art. 168.
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in
un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti,
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce
atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169.
Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a
due anni [o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila
euro]. (1)
2. All'autore del
reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche
con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il
periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di
particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei
sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso
dal Garante a pagare una somma pari al [quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione] quarto del
massimo della sanzione stabilita per la violazione
amministrativa. (1) L'adempimento e il pagamento
estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e
il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170.
Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90,
150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171.
Altre fattispecie
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113,
comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172.
Pene accessorie
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice
importa la pubblicazione della sentenza.
Titolo IV - Disposizioni
modificative, abrogative, transitorie e finali
Capo
I - Dispisizioni di modifica
Art. 173. Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli
accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa
convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2
dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "2. Le richieste
di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica,
di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114,
paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di
cui al comma 1.";
b) il comma 2
dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11
è sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114
della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati
personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per
legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di
dati in applicazione della Convenzione ed esegue le
verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su
segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un
inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al
medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi
forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5,
della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.";
d) l'articolo 12
è abrogato.
Art. 174.
Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile,
dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in
mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal
secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta
che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in
calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi
il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si
applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma
dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da:
"può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle
seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna
della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa
di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma
dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola:
"l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140
del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso
del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e
sigillata".
5. All'articolo 142
del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo e il
secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo quanto
disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha
residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto
domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo
77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario
per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna
di altra copia al pubblico ministero che ne cura la
trasmissione al Ministero degli affari esteri per la
consegna alla persona alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo
comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle
seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo
143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse
le parole da: ", e mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151,
primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole:
"maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di
riservatezza o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250
del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il
seguente:
"L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani
proprie del destinatario o mediante servizio postale, è
effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490,
terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del
debitore".
10. All'articolo
570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del
debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche
relative alle generalità del debitore, possono essere fornite
dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11. All'articolo 14,
quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando
la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo
137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, è inserito il seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni
di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle
pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o
da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi
circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di
procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione
sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale
fine.".
13. All'articolo 148
del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente: "3. L'atto è notificato per intero,
salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante
consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è
possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando
la notifica non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia
giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare,
fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o
al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che
provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico
della notificazione e dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma
5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le comunicazioni, gli
avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in
busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le
indicazioni strettamente necessarie.".
14. All'articolo
157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è
scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle
seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148,
comma 3".
15. All'art. 80
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata
al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di
cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20
novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo
8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente
postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in
busta chiusa, del deposito".
Art. 175.
Forze di polizia
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle
notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività
amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge
26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3
del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai
sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali
trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica
sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma
1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente codice, in sede di
applicazione del presente codice possono essere ulteriormente
trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10
della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato
dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi
previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le
informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o
amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle
fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice
di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità
o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente
ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati
personali.
3. La persona
alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di
cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati
risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di
legge o di regolamento, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i
necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni
adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla
richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la protezione dei dati
personali.
5. Chiunque
viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può
chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di
ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176.
Soggetti pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite
le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da
parte della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I
criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento
dei dati personali.".
3. L'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. È
istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica,
funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con
indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di
finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro
nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri
l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il
suo funzionamento, l'amministrazione del personale,
l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei
limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione:
"Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione"
contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente:
"Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione".
Art. 177.
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste
elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui
all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica
utilità anche in caso di applicazione della disciplina in
materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7
dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle
informazioni non è consentito nei confronti della madre che
abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli
estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce,
oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e
concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione
giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla
formazione dell'atto.
4. Nel primo comma
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le liste
elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di
applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e
passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o
storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento
di un interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178.
Disposizioni in materia sanitaria
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario
personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e
prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per
la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5
della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e
infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni
altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS,
ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non
accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la
necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o
accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa
dignità.";
b) nel comma 2,
le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della
salute, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali".
3. Nell'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e
successive modificazioni, in materia di medicinali per uso
umano, è inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso tale
periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad
escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2,
comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11
febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27
marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati
all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1,
primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente
al consenso relativo al trattamento dei dati personali".
Art. 179.
Altre modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per
tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al
lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale;".
2. Nell'articolo 38,
primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse
le parole: "4," e ",8".
3. Al comma 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,
in materia di contratti a distanza, sono aggiunte infine le
seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di cui
all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati
personali".
Capo
II - Disposizioni transitorie
Art. 180. Misure di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35
e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono
adottate entro il 31 marzo 2006.
2. Il titolare che
alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di
strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non
consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle
misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti
modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime
ragioni in un documento a data certa da conservare presso la
propria struttura.
3. Nel caso di cui
al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di
sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in
modo da evitare, anche sulla base di idonee misure
organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei
rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al
più tardi entro il 30 giugno 2006.
Art. 181.
Altre disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1
gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a)
l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi
di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2
e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28
febbraio 2007;
b) la
determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è
adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le
notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate
entro il 30 aprile 2004;
d) le
comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate
entro il 30 giugno 2004;
e) [lettera
abrogata]
f)
l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2,
è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo
9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in
vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione
dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da
riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima
applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale
informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere
successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa
vigente.
5. L'omissione delle
generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai
sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o
decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore
del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e
limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice.
6. Le confessioni
religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano
determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono
proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle
medesime.
6-bis. Fino alla
data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti
prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per la
conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di
cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171.
Art. 182.
Ufficio del Garante
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività
istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice
e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può
individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al
livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti
delle disponibilità di organico, del personale appartenente
ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio
presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o
equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere
riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel
limite del trenta per cento delle disponibilità di organico,
per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio
del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa
presso il Garante di almeno un anno.
Capo
III - Abrogazioni
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) la legge 31
dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3
novembre 2000, n. 325;
c) il decreto
legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto
legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1
del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto
legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli
articoli 8, comma 1, 11
e 12;
m) il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto
legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di
entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di
entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì,
abrogati:
a) l'art. 5,
comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio
2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12
della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4,
comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di
donatori midollo osseo;
d) l'articolo
16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2,
comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre
2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi
dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2,
comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri
in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6,
comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in
materia di diffusione di dati a fini di ricerca e
collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo
330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in
materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8,
quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1
aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui
divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e
di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di
conservazione dei dati personali individuati ai sensi
dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di
regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo
codice.
Capo IV - Norme finali
Art. 184. Attuazione di direttive europee
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione
alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi,
regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in
altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento
si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del
presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in
allegato.
3. Restano ferme le
disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti
o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni
dati personali.
Art. 185.
Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo
12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di
emanazione del presente codice.
Art. 186.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore
il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli
articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i
termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8,
e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30
giugno 2003